16 ottobre 2019

L’art. 1124 cod. civ. dispone che le spese di manutenzione degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari cui servono e ripartite tra essi per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. L'eventuale modifica di tale criterio può avvenire solamente al verificarsi di almeno una delle due ipotesi sottostanti :
- la modifica deve essere contenuta nel Regolamento Condominiale di tipo contrattuale ;
- in una delibera approvata dall' unanimità degli aventi diritto;
Le spese invece relative alle modifiche o migliorie devono essere ripartite fra gli aventi diritto in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Per individuare la differenza fa interventi di migliorie/modifiche/adeguamenti e manutenzione ordinaria si dovrà identificare se gli interventi in oggetto siamo di tipo ordinario o straordinario da cui ne conseguirà il criterio di ripartizione corretto.