11 giugno 2019

Le spese condominiali vanno divise fra i condomini secondo i criteri dei millesimi di proprietà così come previsto dall’articolo 1123 del Cod. Civ., lo stesso prevede comunque che si possa derogare da questo principio e quindi stabilire un diverso criterio solo attraverso ad una delibera votata all’unanimità ovvero con il consenso di tutti i condomini.
Il Regolamento Contrattuale potrebbe prevedere la clausola relativa all’esenzione dalle spese delle unità ancora invendute della società costruttrice e la sua eventuale modifica prevede per legge il consenso unanime degli aventi diritto(per cui risulta molto difficile la sua approvazione).
In coclusione, chi paga le spese degli appartamenti invenduti? I condomini, se il regolamento contrattuale del condominio esonera il costruttore dal contribuire alle spese(aggiungiamo che anche nel preliminare di vendita dovrebbe essere riportata la clausola in oggetto per cui potrete valutarne o meno la sua sottoscrizione). Altrimenti, se non c’è un regolamento contrattuale o una norma specifica in materia, tocca alla società costruttrice/venditrice, che è tenuta a pagare in base a tutti i millesimi di proprietà invenduta. Per completezza facciamo presente che esistono alcune sentenze che hanno stabilito che queste clausole siano di tipo vessatorio e quindi annullabili trascorso un certo periodo di tempo.
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