09 maggio 2020

L’articolo 1669 del Cod. Civ. prevede una responsabilità dell’appaltatore, nei confronti del committente e quindi del condominio relativamente ai gravi difetti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata.
Pertanto se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, l’ appaltatore (costruttore) è responsabile nei confronti del committente(società immobiliare) e dei suoi aventi causa(condomini), purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
La denuncia per gravi vizi deve essere inviata dal condominio (sia all’appaltatore che al committente) entro un anno dalla scoperta(meglio data certa con perizia tecnico di parte) e l’azione giudiziale promossa entro un ulteriore anno dalla stessa pena la prescrizione e perdita del diritto.