15 novembre 2019

L'articolo 1134 del cod. civ, modificato nel testo della legge n.220/2012 dispone che il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha il diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Per spesa urgente è da intendersi quella che deve essere eseguita senza ritardo e senza la possibilità di avvertire l'amministratore onde evitare che vi possano essere danni/pericoli a terzi o alla cosa comune.
In caso insorga controversia per il rimborso, il condomino che ha anticipato la spesa avrà l'onere di dimostrare il carattere di urgenza e l'indifferibilità della spesa sostenuta