24 giugno 2019

Gli articoli 1102 e 1120 del cod. civ. regolamentano l'utilizzo delle parti comuni negli stabili condominiali. In particolare stabiliscono dei principi chiari che si possono riassumere come segue :
- non si deve alterare il decoro dell'edificio;
- non si deve alterare la destinazione della cosa;
- non si deve impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso;
- non si deve creare pregiudizio alla sicurezza e alla staticità dello stabile;
Il Regolamento Condominiale del tuo condominio al suo interno conterrà articoli che regolamentano, secondo legge, l'uitlizzo delle parti comuni e i comportamenti lesivi del decoro dello stabile.
In generale il condomino, fatto salvo quanto riportato nel Regolamento Condominiale, potrà utilizzare il pianerottolo per posizionare piante, oggetti ornamentali e tappeti purchè non limitino e/o impediscono rendendolo difficoltoso e pericoloso il passaggio.
Pe poter posizionare invece passeggini e carrozzelle nelle parti comuni è necessarrio sottoporre la richiesta all'assemblea condominiale che con maggioranza specifica potrà autorizzare.
La rimozione degli oggetti vietati potrà essere oggetto di richiesta se questi ultimi saranno cosiderati pericolosi/ingombranti e quindi lesivi del diritto di godimento degli altri comproprietari.